Regolamento Scuola

Regolamento di organizzazione della scuola di musica

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI
Articolo 1 – Oggetto del regolamento
1. Lo Statuto Sociale del Corpo Bandistico Città di Lavagna è diretto riferimento del presente regolamento.
2. Il Corpo Bandistico Città di Lavagna, con il fine di promuovere la cultura e l’istruzione musicale in città e nelle zone circostanti assicura la sussistenza e lo sviluppo della Scuola di Musica, la cui origine si fa risalire al 1853, anno di fondazione del sodalizio, assicurandole una sede, strutture idonee e le necessarie risorse finanziarie e strumentali.
3. La Scuola della Banda Città di Lavagna, insieme alle attività svolte dal Corpo Bandistico “Città di Lavagna”, ha per scopo principale quello di assicurare la diffusione della cultura musicale in città e nelle zone circostanti e consentire lo sviluppo di una tradizione che vanta a Lavagna una storia originale e prestigiosa. Nello specifico la Scuola dovrà fornire alla Banda gli elementi atti alla propria vita ed al conseguimento del dettato dello Statuto. (Statuto Sociale art. 2)
4. Il presente regolamento, redatto con l’intento di raccordare coordinare ed adeguare la regolamentazione succedutasi nel tempo relativamente alla Scuola del Corpo Bandistico “Città di Lavagna” costituisce normativa di dettaglio in ordine all’organizzazione della struttura didattica.
5. Nel prosieguo saranno adottate le seguenti abbreviazioni:

  • Corpo Bandistico “Città di Lavagna” nel prosieguo Banda
  • Scuola del Corpo Bandistico “Città di Lavagna” nel prosieguo Scuola
  • Statuto Sociale del Corpo Bandistico “Città di Lavagna” nel prosieguo S.S.
  • Responsabile della Scuola nel prosieguo Responsabile

Articolo 2 – Finalità generale del regolamento
1. Il presente regolamento definisce la struttura organizzativa della Scuola e ne disciplina l’attività in funzione del conseguimento del costante soddisfacimento degli interessi e dei bisogni della Banda, in rapporto alle caratteristiche sociali, economiche e culturali che coinvolgono la stessa collettività.
2. Le competenze attribuite dal presente regolamento al Responsabile e, in generale, alla struttura di gestione amministrativa, sono immediatamente operative e subentrano alla eventuale diversa previsione contenuta nella regolamentazione anche verbale precedente.

TITOLO II – CRITERI GENERALI
Articolo 3 – Programmazione delle attività operative
1. Le attività della Scuola rispondono ai principi ed ai metodi della programmazione degli interventi, in conformità agli strumenti normativi ed alle modalità previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. A tale scopo, con il presente regolamento si definiscono forme di interazione e collaborazione tra gli organi di governo della Banda e le componenti della struttura organizzativa della Scuola nel rispetto dei rispettivi e distinti modi e prerogative.
2. La programmazione delle attività operative, in vista della realizzazione degli obbiettivi di gestione, è attuata dal Responsabile nell’ambito delle competenze attribuite, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.

Articolo 4 – Efficienza, funzionalità ed economicità
1. La struttura organizzativa della Scuola ed i rapporti funzionali tra le sue componenti sono finalizzati alla realizzazione degli obbiettivi dell’amministrazione secondo criteri di economicità e di equilibrio tra risorse ed interventi ed al perseguimento dei migliori livelli di efficienza e di funzionalità.
2. A tali fini la gestione delle attività della Scuola è soggetta a costante verifica e controllo nelle forme e nei modi concordarti col Responsabile da parte del Presidente. (S.S. art. 13)

Articolo 5 – Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
1. L’organizzazione della Scuola riflette la linea politica della Banda nell’ambito dello sviluppo e della valorizzazione delle risorse umane attraverso la partecipazione attiva e la responsabilizzazione diffusa tra i suoi membri nella gestione delle attività, assicurando a tutti pari opportunità. 2. Gli incarichi e le nomine sono definiti, nel rispetto delle disposizioni vigenti (S.S. art. 11) in relazione alle competenze professionali ed ai risultati raggiunti.

Articolo 6 – Partecipazione dei cittadini
1. La Scuola favorisce, con ogni strumento ritenuto utile in riferimento alle peculiarità locali ed alle esigenze della Banda, la partecipazione dei cittadini specialmente dei giovani, alle proprie attività. (S.S. art. 1)
2. La Scuola promuove le proprie attività presso le strutture didattiche presenti nel territorio al fine di invogliare un numero sempre maggiore di giovani allo studio ed alla pratica della musica.

TITOLO III – LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Articolo 7 – Direzione amministrativa
1. La direzione amministrativa della Scuola è assicurata dal Responsabile e l’autonomia finanziaria è regolata dai capitoli di spesa contenuti nel Bilancio di Previsione che viene presentato al Consiglio Direttivo all’inizio di ogni anno scolastico per la necessaria approvazione.
2. Il Responsabile, nella predisposizione dei programmi in cui si articola il piano esecutivo di gestione della Scuola e delle altre attività gestionali, si avvale della consulenza e della collaborazione dei docenti e del Direttore Artistico della Banda.

Articolo 8 – Coordinamento didattico – artistico
1. Il coordinamento didattico – artistico della Scuola è assicurato dal Responsabile. 2. Il Responsabile può avvalersi della collaborazione di altri Soci.

Articolo 9 – Compiti previsti nel coordinamento didattico – artistico
a. predisporre il piano esecutivo di gestione relativo alla Scuola
b. formulare, d’intesa con i docenti, i programmi didattici e le produzioni didattico – artistiche della Scuola c. verificare costantemente l’andamento didattico della Scuola
d. adottare, relativamente alle risorse strumentali e di personale assegnate alla Scuola, tutti i provvedimenti organizzativi ritenuti necessari per il regolare svolgimento delle attività didattiche e per il loro potenziamento, riferendone direttamente al Presidente.
e. rendere al Presidente il proprio parere in ordine alle caratteristiche tecniche di tutto il materiale didattico e strumentale da acquistare e curarne il corretto funzionamento ed uso
f. inoltrare al Presidente e al Tesoriere, a seconda della competenza, ogni richiesta proveniente dal corpo Docenti, dai genitori degli alunni, dagli alunni, il cui contenuto esuli dalle sue attribuzioni
g. avanzare proposte circa le iniziative e le manifestazioni extra-scolastiche ritenute necessarie, in un rapporto di continuo interscambio tra la Scuola e la Banda
h. mantenere e sviluppare i contatti con la Banda e con gli enti didattici del territorio

TITOLO IV – FINALITA’ E SERVIZI
Articolo 10 – Finalità della Scuola
1. La Scuola è una struttura didattica appartenente alla Banda e persegue le seguenti finalità:
a. diffusione della cultura musicale
b. formazione strumentale
c. preparazione ed orientamento alla disciplina musicale
d. preparazione per l’inserimento nell’organico della Banda
e. ogni altra iniziativa, anche esterna, coerente con le attività sopra descritte

Articolo 11 – Servizi
La Scuola, nell’ambito dell’organizzazione generale della Banda della quale costituisce un servizio, attraverso il proprio corpo insegnante ed il Responsabile fornisce:
a. il servizio di coordinamento didattico – artistico (art. 9)
b. il servizio didattico
c. il servizio di segreteria
d. il servizio di biblioteca
e. il prestito esterno di strumenti musicali e la concessione in uso delle aule

TITOLO V – IL SERVIZIO DIDATTICO
Articolo 12 – Il personale docente
1. L’insegnamento delle varie discipline previste nel presente regolamento è assicurato da personale docente scelto tra i Soci in possesso di requisiti attitudinali e culturali atti allo svolgimento della mansione.
2. L’individuazione del personale è a carico del Responsabile che, per la necessaria conferma, sentirà il parere del Consiglio Direttivo (S.S. art. 11).

Articolo 13 – Doveri del personale docente
1. I docenti, secondo il piano organizzativo predisposto dal Responsabile prestano la propria opera nei tempi e con le modalità concordate.
2. L’opera prestata dai docenti dovrà essere professionale ma improntata ad uno spirito di volontariato. (S.S. art. 3). Ai docenti può essere riconosciuto un contributo quale rimborso spese che verrà liquidato direttamente dal Tesoriere.
3. Qualora si verificasse una variazione del numero degli allievi il Responsabile, sentito il parere del Consiglio Direttivo, potrà accorpare o suddividere alcune classi e variare di conseguenza il numero dei docenti.

Articolo 14 – Supplenze
1. Qualora si verifichi l’esigenza di sostituire un docente, il Responsabile potrà ricorrere ad un Socio in possesso di pari requisiti.
2. Il supplente resterà in carica fino al rientro del titolare e proseguirà nel programma impostato.

TITOLO VI – IL SERVIZIO DI SEGRETERIA
Articolo 15 – Il servizio di segreteria
1. Il servizio di segreteria è assicurato dal Responsabile che potrà avvalersi di altri Soci.
2. Il servizio di segreteria comporta le attività seguenti:
a. curare ed evadere la corrispondenza della scuola
b. ricevere le domande di iscrizione degli allievi
c. assicurare la riscossione delle quote mensili di frequenza stabilite dal Consiglio Direttivo
d. mettere a disposizione di ciascun docente i registri per le annotazioni di frequenza ed assicurare la conservazione delle schede con i giudizi di merito per ogni allievo
e. informare le famiglie degli allievi minorenni sulla frequenza e profitto
f. seguire i lavori di manutenzione inerenti i locali e curare il patrimonio didattico e strumentale
g. affiancare il Presidente nei contatti con l’Amministrazione Comunale
h. coadiuvare l’Archivista nella tenuta dell’inventario dei beni mobili e strumentali della Scuola
i. fornire il supporto amministrativo ed organizzativo nella predisposizione di manifestazioni culturali e concerti
j. curare la preparazione e la adeguata pubblicizzazione delle manifestazioni mantenendo anche i contatti con gli organi di informazione
k. mantenere e promuovere di concerto col Presidente i contatti con le altre realtà didattiche della zona
l. garantire la efficace divulgazione interna delle informazioni attinenti la vita della Scuola

TITOLO VII – IL SERVIZIO DI BIBLIOTECA
Articolo 16 – Istituzione del servizio
1. La scuola può avvalersi dei testi e degli spartiti conservati nell’Archivio della Banda.
2. La responsabilità e l’organizzazione dell’Archivio è assicurata dall’Archivista (S.S. art.13).
3. Il patrimonio librario e strumentale viene gestito dall’Archivista.
4. E’ compito dell’Archivista tenere aggiornati gli elenchi del prestito strumenti e materiale didattico di proprietà della scuola.

Articolo 17 – Acquisti
1. L’acquisto di libri, testi musicali e materiale didattico viene disposto dal Responsabile che raccoglie le indicazioni dei docenti e degli allievi.
2. L’ammontare degli acquisti deve essere preventivato nel capitolo apposito del Bilancio di Previsione e la transazione economica deve coinvolgere il Tesoriere.

Articolo 18 – Accesso al servizio
1. Il prelievo di materiale didattico deve essere effettuato direttamente dall’Archivista o, in sua assenza, da persona da lui incaricata.
2. In assenza dell’Archivista a nessuno, eccetto il Responsabile, è concesso l’accesso ai locali dove viene conservato tale materiale.
3. L’Archivista offre un servizio di consegna in originale, o in copia, di materiale musicale. La fotocopiatura del materiale è consentita nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.
4. Gli utenti sono personalmente responsabili dell’eventuale deterioramento o smarrimento del materiale
avuto in prestito o consultazione.

TITOLO VIII – IL PRESTITO ESTERNO DEGLI STRUMENTI E LA CONCESSIONE IN USO DELLE AULE
Articolo 19 – Il prestito esterno degli strumenti
1. La Scuola, nei limiti della disponibilità, mette a disposizione degli iscritti che ne facciano richiesta, strumenti musicali allo scopo di consentire ai principianti di acquisire pratica con lo strumento e di verificare il proprio effettivo interesse prima di procedere all’acquisto personale. Di conseguenza, nell’accesso al servizio, verranno privilegiati gli iscritti al primo anno di strumento.
2. La concessione in prestito è effettuata , comunque, a discrezione del docente in concerto col Responsabile e gli utenti sono obbligati a riconsegnare il materiale in uso a semplice richiesta del Responsabile.

Articolo 20 – La concessione in uso delle aule
1. La Scuola mette a disposizione degli iscritti che non abbiano la possibilità di esercitarsi a domicilio le proprie aule didattiche. L’orario di accesso deve essere preventivamente concordato col Responsabile.

Articolo 21 – Disposizioni comuni
1. Gli iscritti che intendono avvalersi del prestito strumenti o delle aule per esercitazione individuale, dovranno concordare col Responsabile i termini e le modalità di utilizzo oltre ad un eventuale rimborso spese valutato singolarmente.
2. Gli utenti sono personalmente responsabili del buon utilizzo degli strumenti a loro affidati. A tale scopo sono tenuti a verificare lo stato del materiale al momento della presa in consegna e a segnalare eventuali difetti o anomalie. La sostituzione di parti deteriorabili (ance, imboccature, ecc.) durante il periodo di prestito sono a carico degli utenti.
3. Se all’atto della verifica di presa in carico a seguito di restituzione, vengono riscontrati vizi non presenti alla consegna, l’utente è obbligato a risarcire il danno provocato ovvero all’acquisto di strumento di pari caratteristiche.

TITOLO IX – L’ORDINAMENTO DIDATTICO
Articolo 22 – Corsi
1. Nella Scuola può essere impartito l’insegnamento delle materie propedeutiche e di formazione di base finalizzate all’orientamento musicale

Articolo 23 – Organizzazione didattica
1. L’organizzazione didattica della Scuola si articola in:

  • corsi istituzionali
  • educazione musicale di base o propedeutica
  • corsi ordinari con finalità formative

2. incontri con alunni e docenti delle scuole
3. Il programma delle attività didattiche è elaborato dal Responsabile d’intesa con i docenti e calibrato sulle reali esigenze degli iscritti.

Articolo 24 – Ordine dei corsi
1. L’ordine dei corsi per i quali il Responsabile stabilisce ogni anno, in base alle richieste di iscrizione, l’elenco ed il numero, è articolato in concerto con i docenti e secondo il livello di preparazione. In linea di massima è verosimile ipotizzare le seguenti fasce:

  • Istruzione di base, solfeggio, dettato ritmico.
  • Avviamento allo strumento ad ancia
  • Avviamento allo strumento a bocchino
  • Avviamento alle percussioni

Articolo 25 – Iscrizione e frequenza
1. La Scuola rende noto, con congruo anticipo, l’inizio di ogni anno scolastico con pubblico manifesto recante le modalità di iscrizione. L’anno scolastico dovrà avere durata minima di otto mesi. Possono essere previsti, d’intesa con i docenti, prolungamenti delle lezioni con scopo di ripetizione non di programma.
2. Le iscrizioni sono sempre aperte. Le domande di ammissione devono essere presentate al Responsabile per la valutazione da parte del Consiglio Direttivo (S.S. art. 11). Per i minori deve essere presente la sottoscrizione di responsabilità del legale Tutore.
3. Qualora, per limitata disponibilità di posti per ogni singola disciplina o per la mancata istituzione di classi aggiuntive, non potessero essere accolte tutte le richieste di iscrizione alla Scuola, avranno la precedenza gli allievi già frequentatori. Per i nuovi iscritti si terrà conto della data di presentazione della domanda ed eventualmente, nel caso dei corsi di strumento, la Scuola si riserva di effettuare prove selettive per l’ammissione.
4. Gli allievi ammessi dovranno corrispondere le quote di iscrizione e di frequenza fissate dal Consiglio Direttivo su proposta del Responsabile e rese note con congruo anticipo rispetto all’inizio delle attività didattiche. Le quote sono diversificate tra musicanti effettivi aggregati alla Banda ed allievi. La quota di iscrizione comprende l’iscrizione nell’organico della Banda in qualità di allievo (senza diritto di voto).
5. Eventuali casi di esenzione dal pagamento delle quote, legati a condizioni di disagio economico familiare saranno disciplinati da appositi atti del Consiglio Direttivo.
6. Al termine dell’anno scolastico ogni alunno potrà esibirsi in un saggio attestante il livello di preparazione ottenuto. Il giudizio finale sarà espresso dal docente e riportato su un attestato di frequenza e profitto rilasciato all’allievo.
7. Al termine dell’anno scolastico ed a giudizio del docente l’allievo potrà essere indirizzato al Maestro della Banda per l’inserimento effettivo nell’organico
8. Un’assenza ingiustificata protratta per oltre un (1) mese provoca la cancellazione dell’iscrizione alla Scuola ed obbliga l’allievo alla immediata restituzione di materiale in prestito. Per poter tornare l’allievo dovrà ripetere l’iscrizione

TITOLO X – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 26 – Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore contestualmente alla deliberazione del Consiglio Direttivo che lo approva. Dalla stessa data, pertanto, cessano di aver efficacia gli atti di organizzazione della Scuola previgenti.

Articolo 27 – Norma finale di rinvio alle leggi, allo statuto e ad altre fonti normative
Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le leggi ed i regolamenti vigenti in materia. E’ stata posta particolare attenzione alla normativa regolamentata dal disposto di legge n. 142 del 8 giugno 1990 art. 35 comma 2-bis ripreso e confermato dalla legge n. 127 del 15 maggio 1997 art. 5 comma 4 che titola il merito delle autonomie locali e che attribuisce il potere al Consiglio Direttivo:
… omissis …
“E’ altresì di competenza del Consiglio Direttivo l’adozione di regolamenti sull’ordinamento dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Direttivo in armonia con lo Statuto Sociale”
… omissis …
In tutti i casi di contrasto, le norme preordinate e la consuetudine consolidata prevalgono sul presente regolamento che il Responsabile provvederà ad adeguare nel più breve tempo possibile, osservati i criteri generali stabiliti, e a presentare per la necessaria approvazione al Consiglio Direttivo.